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Le nuove regole nel decreto legge 1/2022

Adempimenti Privacy Covid

E’ in vigore dall’8 gennaio 2022 il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, che, in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, estende, tra l’altro, l’obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell’istruzione superiore. ll Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, introduce “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e mira a rallentare la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Obbligo vaccinale

Fra le novità più importanti si rileva l’introduzione dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 dell’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, che in tal modo viene così equiparato a quello scolastico.

Estensione green pass rafforzato ai lavoratori ultra cinquantenni

A decorrere dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Estensione obbligo Green pass base fino al 31 marzo 2022

Dal 20 gennaio 2022 è esteso l’obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona e per i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Inoltre dal 1° febbraio 2022 è obbligatorio il Green pass base per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Gestione dei casi positivi nelle Scuole

Il D.L. 1/2022 cambia le regole per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2, disponendo che:

  • nella scuola dell’infanzia, già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di 10 giorni;
  • nella scuola primaria, con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;
  • nella scuola secondaria di primo e secondo grado, e nel sistema di istruzione e formazione professionale, fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Fonte – Notizie dal Portale Fairplay Privacy

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